Statuto

Allegato "B" al n. 10840 di rep. e al n. 6508 di racc. STATUTO DELLA SOCIETA' “Cooperativa Sociale Eureka"

Art. 1 (Denominazione e sede)
È costituita con sede in Castelfranco Veneto (TV), ai sensi della legge 381/1991 e del D. Lgs. n. 155 del giorno 24 marzo 2006 e s.m., la impresa sociale con la forma di cooperativa sociale di tipo “B” - ONLUS di diritto ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 460/97 - denominata “Cooperativa Sociale Eureka".
Art. 2 (Durata)
La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2090 (duemilanovanta).
Art. 3 (Disciplina di riferimento)
Alla cooperativa si applicano le disposizioni contenute nel presente statuto e nei regolamenti attuativi, nella citata legge 381/1991, nel Titolo VI del codice civile e, in quanto compatibili, le norme previste in materia di società per azioni.
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Art. 4 (Scopo mutualistico)
La Cooperativa, conformemente alla legge 381/1991, non ha scopo di lucro e il suo fine è:
- di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione delle persone svantaggiate attraverso la gestione di attività produttive ai sensi dell’art. 1, lett. b) della legge 381/91;
- di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.
Per la realizzazione di ciò, la Cooperativa organizza un’impresa senza fini di lucro che, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, svolga attività finalizzate alla qualificazione umana, morale, culturale e professionale, al recupero e alla valorizzazione delle risorse e delle potenzialità delle persone che si trovano in stato di bisogno.
La Cooperativa può operare anche con terzi.
La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci. Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all’art. 111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318.
La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.
Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla L. 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed
integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.
La tutela dei soci viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti.
La cooperativa intende favorire il coordinamento e l’integrazione con altre cooperative sociali per lo sviluppo di esperienze consortili e dei consorzi radicati nel territorio.
Art. 5 (Oggetto sociale)
La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto: la ricerca di opportunità di inserimento delle persone svantaggiate di cui all’art. 4 comma 1 della Legge 381/91 nel contesto socio-economico locale attraverso la creazione di posti di lavoro, sia sfruttando le possibilità offerte dalle vigenti norme di legge, sia raggiungendo accordi particolari con aziende pubbliche e private e con organizzazioni di categoria ed imprenditoriali.
Tale impegno si trova realizzato nelle seguenti attività:
a) la progettazione, la costruzione, l’installazione, la manutenzione e la gestione di lavanderie industriali ad uso sanitario e civile, compresa l’attività di lavanderia ad uso alberghiero, sterilizzazione e simili;
b) il lavaggio e la disinfezione industriale ad acqua ed a secco di biancheria, materasseria, indumenti, abiti e divise da lavoro e di beni lavabili per conto proprio e per conto terzi, nonché il noleggio dei beni medesimi per strutture sanitarie e residenziali;
c) il servizio di sterilizzazione di biancheria, strumenti chirurgici ed attrezzature sanitarie per conto di strutture pubbliche e private sanitarie e socio-assistenziali;
d) il lavaggio, sterilizzazione e confezionamento, nonchè noleggio di indumenti da lavoro e del vestiario;
e) la gestione e l’organizzazione del guardaroba e del magazzino in conto proprio e per terzi, la fornitura di biancheria e materasseria, di indumenti e divise da lavoro, di ferri chirurgici e in generale dello strumentario chirurgico in noleggio, nonché la fornitura di materiale monouso, calzature professionali, dispositivi per la protezione individuale ed accessori per uso socio-sanitario;
f) la gestione con sistemi informatici personalizzati per cliente della tracciabilità dei prodotti lavorati, tramite l’applicazione di qualsiasi dispositivo atto allo scopo;
g) il servizio di raccolta, trasporto e distribuzione di biancheria all'interno e all'esterno delle lavanderie e dei complessi residenziali e ospedalieri in appalto e/o convenzione;
h) i lavori di manutenzione nel settore del verde e dell'arredo urbano;
i) la gestione dei servizi di cucina, di mensa e di attività collegate (lavapiatti - distribuzione pasti - veicolazione pasti);
j) le attività complementari ai servizi socio-assistenziali e sanitari (trasporto persone e cose, barellieri, gestione archivi, manutenzioni attrezzature e impianti, raccolta ed elaborazione dati, ecc.);
k) lavori di pulizia e sanificazione di locali pubblici e privati;
l) la promozione, organizzazione e gestione di attività sociali, ricreative; di corsi di formazione, convegni, studi, centri di documentazione volti alla divulgazione e all'approfondimento dei temi della solidarietà sociale.
Nel realizzare queste attività la cooperativa ha facoltà di avvalersi di lavanderie di terzi e di partecipare ad associazioni temporanee d’impresa previste dalla legge per le pubbliche forniture e per i pubblici servizi. Le attività descritte sono realizzate in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o privati e saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi albi o elenchi.
Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati e potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa la facoltà di concedere fideiussioni, avalli, garanzie reali e personali a favore di terzi, società e/o enti, nonchè compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l’adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.
La Cooperativa può ricevere prestiti da soci finalizzati al raggiungimento dell’oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.
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Art. 6 (Soci)
Compatibilmente con le disponibilità organizzative e le possibilità tecniche della cooperativa, il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
I soci:
- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa;
- mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
- contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
Possono essere soci le persone appartenenti alle seguenti categorie:
1) SOCI COOPERATORI: persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro prestazione per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.
Ai sensi dell’art. 11 della legge 381/1991, possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell’attività delle Cooperative sociali;
2) SOCI VOLONTARI: persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;
3) SOCI FRUITORI: persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa, nonché associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all’oggetto sociale.
Ogni socio è iscritto in un’apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.
Non potranno essere soci coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese in concorrenza diretta con la cooperativa, salvo diversa deliberazione del consiglio di
amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.
I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l’attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.
Art. 7 (Soci sovventori)
Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992, per i quali non si applicano nè i requisiti di ammissione nè le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.
Art. 8 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)
I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna.
Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 100 (cento).
Ai sensi dell’art. 2346 del codice civile, la società ha facoltà di non emettere i titoli.
Art. 9 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)
Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.
Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito, e in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.
Art. 10 (Deliberazione di emissione)
L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:
a) l'importo complessivo dell'emissione;
b) l’eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
c) il termine minimo di durata del conferimento, alla scadenza del
quale vi è diritto di recesso per il socio;
d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, nei limiti di legge;
e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, nei limiti di legge.
Al socio sovventore nell’assemblea dei soci è attribuito un voto, qualsiasi sia il numero di azioni possedute.
In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.
Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.
Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.
La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.
Art. 11 (Obbligazioni e strumenti di debito)
Con deliberazione dell’assemblea straordinaria, la cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi dell'art. 2526 del codice civile.
In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:
- l’importo complessivo dell’emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.
All’assemblea speciale delle categorie degli azionisti detentrici di strumenti finanziari privi di diritto di voto, ed al relativo rappresentante comune, si applica quanto previsto dalle norme di legge.
Art. 12) (Procedura di ammissione)
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:
- l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita e residenza;
- la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi
della richiesta;
- l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- l'espressa dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale.
Se trattasi di società, associazioni od enti, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:
- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede;
- l’organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.
Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.
Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati, i quali potranno, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che si pronunci l’Assemblea, la quale delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.
Art. 13 (Obblighi dei soci)
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:
a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione: della quota sottoscritta e dell’eventuale sovrapprezzo determinato dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla
Cooperativa.
Art. 14 (Perdita della qualità di socio)
La qualità di socio si perde:
- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.
Art. 15 (Recesso del socio)
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:
- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- il cui rapporto di lavoro sia stato sospeso non momentaneamente, e per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la cooperativa o per altri motivi, da specificarsi eventualmente nell’apposito regolamento;
- che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa o l’attività di volontariato presso la stessa.
La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società, anche a mano, o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell’avvenuta ricezione. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.
Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda mentre, per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima o, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo.
Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell’interessato, far decorrere l’effetto del recesso dall’annotazione dello stesso sul libro dei soci.
Art. 16 (Esclusione)
L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:
a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l’ammissione;
b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall’assemblea dei soci e dalle deliberazioni adottate dagli
organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;
c) previa intimazione da parte degli amministratori, non adempia, entro il termine di quindici giorni, al versamento del valore della quota sottoscritta o ai pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
d) nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi della legge 142/2001 e, nel caso di socio volontario, abbia cessato l’attività di volontariato;
e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell’Organo amministrativo;
f) non partecipi alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o diserti (senza giustificato motivo espresso in forma scritta) due assemblee consecutive.
Il socio cooperatore può essere escluso quando il rapporto di prestazione cessi per qualsiasi causa.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.
Art. 17 (Morte del socio)
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari hanno diritto di ottenere il rimborso della quota, come sotto precisato, dietro presentazione di atto notorio o di altra idonea documentazione dalla quale risulti la loro legittimazione.
Art. 18 (Limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)
I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare la quota sottoscritta, aumentata delle somme eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno.
La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale.
La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.
Il pagamento (salvo il diritto di ritenzione spettante alla
cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido) deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.
Per la quota assegnata al socio (o agli eredi del socio defunto) mediante distribuzione di ristorni sotto forma di aumento proporzionale della rispettiva quota, la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.
I soci receduti o esclusi e gli eredi/legatari del socio defunto avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.
I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, pena la prescrizione del loro diritto e la conseguente acquisizione da parte della società, dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro cinque anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
Art. 19 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.
Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all’aspirante acquirente, le indicazioni sopra previste, con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.
Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l’acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.
Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.
Art. 20 (Trattamento normativo ed economico dei soci cooperatori)
Il trattamento economico e normativo dei soci è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.
In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro
subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.
Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo loro spettante sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.
Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.
La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.
In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio medesimo.
L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.
Art. 21 (Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività)
La cooperativa, al fine di informare e consultare i lavoratori ed i destinatari delle attività darà comunicazione delle delibere degli organi sociali che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.
Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al comma precedente devono pervenire, tramite gli uffici preposti, al consiglio di amministrazione.
Il consiglio di amministrazioni potrà indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori e destinatari delle attività.
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Art. 22 (Patrimonio sociale)
Il patrimonio della società è costituito:
1 - dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
- dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote del valore minimo di Euro 100,00 (cento virgola zero zero), dall’eventuale sovrapprezzo e dagli "strumenti finanziari" sopra previsti;
- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale e dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di Partecipazione Cooperativa;
2 - dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
3 - dalla riserva straordinaria;
4 - da ogni altra riserva costituita dall’assemblea e/o prevista per legge.
Ciascun socio non può detenere una quota di valore superiore ai limiti fissati dalla legge. Per le obbligazioni sociali risponde la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite della quota sottoscritta.
Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci, né durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento della società.
Art. 23 (esercizio sociale e Bilancio)
L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura del progetto di bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali.
Il bilancio sociale deve essere presentato all'assemblea dei soci unitamente al bilancio d’esercizio.
Il bilancio deve essere presentato per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della cooperativa, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'organo amministrativo con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell’esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni.
L'organo amministrativo dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione, o in assenza di questa, nella nota integrativa.
Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dagli amministratori nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, attraverso l’attuazione dei diversi scambi mutualistici evidenziati nello scopo sociale, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli
amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all’ammissione dei nuovi soci.
L'assemblea che approva il bilancio delibera sugli utili annuali, destinandoli:
a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura prevista dalla legge;
c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti delle leggi vigenti;
d) a riserva straordinaria.
L’Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.
La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori e ai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.
Art. 24 (Ristorni)
Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell’attività mutualistica. L’Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:
- erogazione diretta;
- aumento del valore della quota sottoscritta e versata detenuta da ciascun socio.
La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell’art. 2521 ultimo comma del codice civile, da predisporre a cura degli amministratori.
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Art. 25 (Organi)
Sono organi della società:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Collegio dei Sindaci;
d) l’organo di controllo contabile.
Art. 26 (Assemblea)
L'assemblea - ordinaria o straordinaria, ai sensi di legge - si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché in territorio
italiano.
A ciascun socio, almeno dieci giorni prima dell’adunanza, deve essere inviato -- mediante lettera raccomandata, anche a mano (o altro mezzo di comunicazione idoneo, a parere del consiglio di amministrazione, a garantire la prova dell’avvenuta ricezione) -- l'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.
In mancanza delle suddette formalità, l’assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e sia presente la maggioranza degli amministratori e, se nominati, dei sindaci.
Tuttavia, in tal caso, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Art. 27 (Funzioni dell’Assemblea)
L'assemblea:
A - in sede ordinaria:
- approva il bilancio e destina gli utili;
- procede alla nomina degli amministratori;
- procede all’eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- determina la misura dei compensi per gli amministratori ed i sindaci e delibera sulla loro responsabilità;
- approva i regolamenti interni;
- delibera sull’eventuale erogazione del ristorno;
- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.
L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. Essa inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori, o su richiesta del collegio sindacale, se nominato.
In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla richiesta.
La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
B - in sede straordinaria:
- delibera sulle modifiche dello statuto;
- delibera sulla nomina ed i poteri dei liquidatori;
- delibera sull'emissione degli strumenti finanziari.
Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita:
- in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
Le assemblee deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, che consenta comunque di identificare i soci astenuti e contrari.
Art. 29 (Verbale delle deliberazioni)
Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e, se assemblea ordinaria, dal segretario. Il verbale deve indicare la data e l'ora dell'assemblea; l'identità dei partecipanti (eventualmente anche in allegato); le modalità ed il risultato delle votazioni, consentendo l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti (eventualmente anche per allegato). Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.
Art. 30 (Voto)
Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.
Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.
I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta. Nessuno può rappresentare per delega più di un altro socio.
Si applica, in quanto compatibile, l’art. 2372 del codice civile.
Art. 31 (Presidenza dell’Assemblea)
L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.
L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.
La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.
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Art. 32 (Consiglio di Amministrazione)
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a quindici membri, eletti dall'Assemblea, che ne determina di volta in volta il numero.
Possono essere nominati anche terzi non soci, ma la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.
Qualora gli Amministratori scaduti e non rieletti fossero esposti con garanzie personali verso terzi, nell’interesse della società, i nuovi Amministratori sono obbligati a sollevarli da dette garanzie, che saranno da loro assunte.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.
Al momento dell'accettazione della loro nomina, gli Amministratori dovranno accettare in modo espresso la clausola arbitrale prevista dal presente statuto.
Art. 33 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all’assemblea dalla legge.
Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall’articolo 2365 comma secondo del codice civile.
Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni - ad eccezione delle materie previste dall’art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci - ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
Ogni tre mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.
Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.
La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.
La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguente condizioni:
1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione
svolta in detto luogo;
2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della
votazione;
3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Art. 35 (Integrazione del Consiglio)
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.
Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l’Assemblea deve essere convocata d’urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l’Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.
Art. 36 (Compensi agli amministratori)
Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato.
Art. 37 (Rappresentanza)
La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di amministrazione potrà conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori o a terzi, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.
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Art. 38 (Collegio Sindacale)
Il Collegio Sindacale, se nominato (per volontà dell'assemblea o per obbligo di legge), si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall’assemblea, la quale designa, altresì, il Presidente.
I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Essi sono rieleggibili.
La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall’Assemblea all’atto della nomina, per l’intero periodo di durata del loro ufficio.
Il collegio sindacale deve vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all’andamento generale dell’attività sociale.
Nell’espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spesepossono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2399 del codice civile.
L’organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.
I sindaci relazionano, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del
requisito della prevalenza mutualistica.
Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile, a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
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Art. 39 (Controllo contabile)
Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o, se questo non è costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, se obbligatorio, è esercitato, ai sensi del primo comma dell’art. 2409 bis del codice civile, da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel detto registro.
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Art. 40 (Liquidatori)
L’Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomina uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.
I liquidatori devono accettare espressamente la clausola arbitrale prevista nel presente statuto.
Art. 41 (Devoluzione del patrimonio)
In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:
- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per l’intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato, ai sensi di legge;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsto dalla Legge.
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Art. 42 (Clausola arbitrale)
Le controversie fra i soci o tra i soci e la società, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori o nei loro confronti, fatta eccezione per le controversie nelle quali la legge richiede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero o che siano comunque riservate alla competenza inderogabile dell'Autorità Giudiziaria, sono deferite al giudizio di uno o tre arbitri, come sotto precisato, nominati dal Presidente del Tribunale ove la società ha sede.
La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci,
è notificata alla cooperativa, fermo restando quanto disposto dall’art. 35, comma 1 del D.Lgs n. 5/2003.
L’arbitro decide secondo diritto, nel termine di tre mesi dall'accettazione, salvo che il termine sia prorogato per non più di una volta nel caso di cui all’art. 35, comma 2, D.Lgs n.5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una Consulenza Tecnica o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell’accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.
Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. L’arbitro fissa, al momento dell'accettazione, le regole procedurali cui si atterrà e le comunica alle parti. L’arbitro, in ogni caso, deve fissare un’apposita udienza di trattazione.
La parte che attiva la procedura, deve anticipare le relative spese.
Per le controversie il cui valore - determinato ai sensi degli artt. 10 e seguenti del c.p.c. - è inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), sarà nominato un solo arbitro, mentre per le controversie di valore superiore saranno nominati tre arbitri.
Art. 43 (Regolamenti)
L’Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento interno della Cooperativa, che saranno approvati dall’assemblea, ai sensi di legge.
Art. 44 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)
I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.
In particolare, ai sensi dell’articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa:
(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo di legge;
(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore al limite di legge;
(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale
e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Tutte le "clausole mutualistiche" - contenute nel presente statuto - sono inderogabili e devono essere osservate.